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PIÙ VELOCI LE LIQUIDAZIONI DEGLI STATI D’AVANZAMENTO |
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L’attuale sistema prevede di richiedere il DURC ad ogni stato d’avanzamento non solo all’appaltatore ma anche a tutti subappaltatori, i cui lavori vengono contabilizzati le relativo SAL. Tale procedura crea notevoli ritardi nella liquidazione degli stati d’avanzamento stessi.
Il DURC dovrà, in futuro, essere richiesto solamente in sede di:
• stipulazione del contratto;
• ultimo stato d’avanzamento.
Per tutti restanti pagamenti (SAL) saranno sufficienti le autodichiarazioni dell’appaltatore e dei subappaltatori, ove questi dichiarino all’amministrazione di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile, quest’ultima ove richiesta).
L’appaltatore raccoglie per ogni subappaltatore i relativi DURC all’ultimazione dei lavori eseguiti dal subappaltatore stesso e consegna tutti i DURC, compreso il suo, in sede di ultimo stato d’avanzamento alla direzione lavori.
Se l’appaltatore o anche le singole ditte subappaltatrici non sono in regola con il versamento dei contributi agli enti previdenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile) e l’amministrazione committente conosce l’importo esatto del debito, allora viene effettuata una detrazione dal direttore dei lavori sul relativo certificato di pagamento, vedi articolo 5 del Capitolato speciale d’appalto parte I. Detto importo viene liquidato direttamente d'ufficio all'ente creditore.
Qualora l’amministrazione committente non dovesse conoscere l’importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti dell’appaltatore, verrà effettuata dal direttore dei lavori una trattenuta sul relativo certificato di pagamento fino al 20% dello stesso, fino a che l’Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l’appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione.
Qualora l’amministrazione committente non dovesse conoscere l’importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti del subappaltatore, verrà effettuata dal direttore dei lavori una trattenuta sul relativo certificato di pagamento fino al 20% dell’importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore, fino a che l’Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. |