RLS - Rappresentante dei Lavoratori per Sicurezza PDF Stampa E-mail

Comunicazione all'INAIL del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza entro il 16 maggio

L'OBBLIGO VALE SOLO PER LE AZIENDE I CUI LAVORATORI HANNO ELETTO IL LORO RAPPRESENTANTE AZIENDALE

L'art. 18, com ma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008 stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. La comunicazione deve essere riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'INAIL ha predisposto una apposita procedura per la segnalazione in oggetto, procedura on line accessibile dal sito dell'Istituto www.inail.it attraverso Punto Cliente. In sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione per il 2009 (che esprime la situazione in essere al 31 dicembre 2008) è fissata al 16 maggio 2009.
Negli anni successivi, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 marzo.

LE IMPRESE CON MENO DI 16 LAVORATORI HANNO FACOLTA' DI USUFRUIRE DEL RLS TERRITORIALE

Non eleggendo il rappresentante dei lavoratori interno all’azienda (la cui elezione rimane comunque un diritto dei lavoratori a cui il datore di lavoro non può opporsi, se richiesta), a queste imprese viene assegnato automaticamente il rappresentante territoriale. In questo caso, in attesa di sviluppi e del completamento della normativa, le imprese:

  • NON devono comunicare il nominativo del RLS all’INAIL.
  • NON devono provvedere direttamente alla formazione annuale del RLS
  • Dovranno in futuro, quando ne saranno stabilite le modalità, versare una quota al fondo istituito a sostegno della figura del RLS Territoriale, pari a 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda/unità produttiva.

     

 
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