RITENUTA D’ACCONTO DEL 10% SUI BONIFICI PER LE DETRAZIONI FISCALI DEL 36% E 55% PDF Stampa E-mail

Il DL 78/2010 ha introdotto, a partire dal 1° luglio di quest'anno, una ritenuta del 10% sui bonifici disposti da contribuenti, che ordinano:
- spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 1, L.449/97 e successive modificazioni), al fine della detrazione fiscale del 36%;
- spese per interventi di risparmio energetico (art. 1, commi 344-345-346-347, L. 296/06 e successive modificazioni), al fine della detrazione fiscale del 55%.

Dal 1. luglio 2010 banche e Poste, pertanto, opereranno una trattenuta come ritenuta d'acconto del 10% sui bonifici fatti a pagamento di fatture relative a ristrutturazioni e interventi per il risparmio energetico che beneficiano della detrazione fiscale del 36% e 55%. L'impresa recupererà la ritenuta con la dichiarazione dei redditi come credito d'imposta

Per effettuare la ritenuta va individuata la reale base imponibile su cui operare, a seconda del diverso regime IVA, e poiché chi effettua la ritenuta del 10% non può sapere né l'ammontare dell'Iva compresa nell'importo del bonifico, né l'aliquota applicata di volta in volta, per esigenze di semplificazione, di economicità e per evitare possibili errori, la circolare 40/E stabilisce che dall'importo del bonifico va scorporata l'Iva del 20% e su questa base va operata la ritenuta del 10%.

La CNA/SHV, che è subito intervenuta per l'emanazione della Circolare chiarificatrice dell'applicazione del prelievo sulla sola base imponibile, giudica questo intervento governativo inopportuno, se non dannoso. Si teme, infatti, che questo nuovo "giro" di imposta e di burocrazia convincerà molti, tra le imprese ed i committenti, a rinunciare ai benefici fiscali ed a risolversi per soluzioni "in nero", vanificando, di fatto, tutti i nostri sforzi per fare riemergere imprese e opere irregolari.

Che cosa cambia
Per il committente (privato, condominio)
Non cambia nulla: gli adempimenti rimangono invariati (es. bonifico su cui va indicato il cod. fisc. O la P.IVA del fornitore, ecc.)

Per l’artigiano
L’artigiano che esegue il lavoro emette normalmente la fattura con l’iva, ma incasserà il 90% del totale fattura anziché il 100%Questo 10% che all’atto dell’incasso viene trattenuto dalle banca o dalla posta, per l’impresa diventa un credito d’imposta in D.R.

Per le banche (o le Poste)
Quando l’istituto riceve l’ordine di bonifico, prima di accreditarlo su c/c dell’impresa devono trattenere il 10% a titolo di ritenuta.
Versare l’importo della ritenuta all’agenzia delle Entrate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la ritenuta è stata trattenuta mediante il nuovo codice tributo “1039”.
certificare ai beneficiari dei bonifici, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui le ritenute sono state operate, il totale delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770), indicando i dati dei beneficiari dei bonifici, le somme accreditate e le ritenute operate.

Questa novità determina

  • una perdita di liquidità per le imprese
  • l’impresa si trova a versare anticipatamente delle imposte, che magari non sono dovute
  • un ulteriore onere burocratico per l’artigiano e per le banche
 
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