ARTIGIANI SENZA AUTONOMA ORGANIZZAZIONE: NON PIÙ SOGGETTI ALL’IRAP PDF Stampa E-mail

La Corte di Cassazione sconfessa l'Agenzia delle Entrate ed allarga agli artigiani senza autonoma organizzazione l'esclusione dall'IRAP.

I nostri uffici contatteranno direttamente le ditte artigiane clienti del servizio contabilità, che potrebbero essere interessate a presentare la domanda di rimborso e/o non essere più tenute al versamento dell'IRAP a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi (UNICO 2011 per l'anno 2010).

Si amplia la platea dei contribuenti che, in assenza di autonoma organizzazione, non devono versare l'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive). Dopo artisti e professionisti, agenti di commercio e promotori finanziari, è la volta degli "artigiani".

Infatti, l'Agenzia delle Entrate considera automatico l'assoggettamento ad IRAP per tutte le imprese, comprese le "piccole imprese" e quelle che operano in contabilità semplificata, a prescindere dal requisito della "autonoma organizzazione", ossia dalla circostanza che il reddito prodotto sia frutto esclusivo del lavoro svolto dal singolo imprenditore (lavoratore autonomo) o derivi prevalente-mente anche dall'impiego di beni strumentali e/o dall'impiego in modo non occasionale del lavoro altrui.

A seguito degli interventi della Corte di Cassazione si pone la questione di scegliere il comportamento da tenere da parte degli artigiani che valutano di non essere più tenuti al versamento dell'IRAP.

Da un lato, si deve affrontare la "gestione" degli adempimenti fiscali connessi all'omesso pagamento del tributo perché, se ad oggi - come è plausibile - sono già stati pagati acconti per il 2010, non è sufficiente omettere la presentazione della dichiarazione IRAP nel 2011.

Dall'altra parte, ci si deve invece attivare per chiedere indietro, se ne ricorrono i presupposti, le somme relative ad annualità precedenti. Attivarsi significa anzitutto presentare all'Agenzia delle Entrate una domanda di rimborso dell'IRAP versata negli ultimi 48 mesi (termine di decadenza per chiedere la restituzione di un'imposta non dovuta); nel caso l'Agenzia Entrate rispondesse negativamente o non dovesse rispondere affatto (la mancata risposta equivale a rifiuto) il richiedente, trascorsi 90 giorni, per ottenere l'esonero dal pagamento e quindi il rimborso dell'IRAP, deve fare ricorso in Commissione Tributaria. La preparazione valutazione e presentazione della domanda di rimborso ha ovviamente un certo costo, che aumenta significativamente nel caso si dovesse presentare anche il ricorso in Commissione tributaria.

 

 
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