| DAL 21 GENNAIO 2011 ACCERTAMENTI SANITARI DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA |
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Il 21 gennaio 2011 entreranno in vigore le nuove norme sugli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1305 del 26 luglio Si tratta di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi; vale a dire: 1) attività per le quali sia richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento di lavori pericolosi (impiego di gas tossici, fabbricazione e uso di fuochi d’artificio, posizionamento e brillamento mine, direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari). 2) Mansioni inerenti le attività di trasporto: · conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; · personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione di infrastrutture, coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza; · personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; · personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tramvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; · conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; · controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; · personale certificato dal registro aeronautico italiano; · collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; · addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; · addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci. 3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi. Per le mansioni sopra indicate è obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81. Gli accertamenti sanitari saranno svolti dal medico competente e si distingueranno in: · Accertamenti pre-affidamento alla mansione, prima dello svolgimento dell’attività a rischio. · Accertamenti periodici e non prevedibili, con frequenza almeno biennale, mediante l’utilizzo di un processo casuale di individuazione, ma compatibilmente con le esigenze lavorative e di programmazione aziendale. · Accertamenti per ragionevole dubbio, quando sussistano indizi e prove sufficienti di una possibile assunzione di sostanze illecite. · Accertamenti dopo incidente in caso di ragionevole dubbio, successivamente ad un incidente avvenuto alla guida di veicoli o mezzi a motore durante il lavoro, per escludere l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. · Accertamenti di follow-up (monitoraggio cautelativo), prima del rientro alla mansione a rischio tramite controlli ad intervalli regolari dopo la sospensione per esito positivo. · Accertamenti al rientro al lavoro dopo un periodo di sospensione dovuto a precedente esito positivo. Gli accertamenti di primo livello prevedono una visita medica ed un test screening sulla matrice biologica dell’urina per individuare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti come hascisc e marijuana, cocaina, ecstasy, anfetamine, oppiacei (eroina) e farmaci quali metadone e buprenorfina. In caso di positività al test analitico di conferma o in caso di sospetto clinico fondato, il medico competente comunicherà per iscritto al datore di lavoro ed al/alla lavoratore/trici il giudizio di “temporanea inidoneità alle mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la sicurezza dei terzi” e invierà il/la lavoratore/trice al SERD. (Servizio per le dipendenze) del comprensorio sanitario di appartenenza per l’esecuzione degli accertamenti di secondo livello che consisteranno in una visita specialistica e in ulteriori accertamenti sulla matrice urinaria ed eventualmente, su indicazione del medico del SERD., anche sul capello. Il test del capello è infatti più preciso ed è in grado di rilevare un consumo di sostanze illecite anche a mesi di distanza dall’assunzione. I/Le lavoratori/trici per i/le quali sia accertato un consumo di stupefacenti già al momento dell’assunzione rischieranno di non essere assunti. Se verrà invece accertato un consumo occasionale di sostanze illegali, la persona sarà sospesa temporaneamente dalla mansione a rischio finché non sarà in grado di dimostrare, mediante controlli frequenti, di aver smesso di consumare stupefacenti. Inoltre, chi risultasse essere tossicodipendente, verrà sospeso dall’attività a rischio e invitato ad intraprendere un percorso di cura medica e terapeutica. L’adesione ad un programma terapeutico e il suo esito saranno condizioni essenziali per poter essere riammessi a svolgere una mansione a rischio. I/Le lavoratori/trici avranno l’obbligo di sottoporsi agli accertamenti sull’assenza di tossicodipendenza. Nel caso in cui il/la lavoratore/trice non si presenti a tali accertamenti, senza aver prodotto documentata e valida giustificazione, sarà sottoposto/a ad almeno tre controlli dell’urina nella modalità di screening. In caso di documentata e valida giustificazione verrà invece riconvocato/a e sottoposto/a ad un unico accertamento di screening. Qualora il/la lavoratore/trice non si sottoponga, senza giustificato motivo, agli accertamenti, il/la datore/trice di lavoro sarà tenuto/a, nel rispetto della dignità e della privacy della persona, a farlo/la cessare dall'espletamento delle mansioni a rischio, fino a che non venga accertata l'assenza di tossicodipendenza. La sospensione non comporterà comunque l’automatica risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore potrà essere adibito a mansioni diverse. I costi degli accertamenti previsti sono a carico del/della datore/trice di lavoro e, per le controanalisi, a carico del/della lavoratore/trice che le richiede. Le tariffe da applicare per gli accertamenti sanitari sono quelle stabilite dal Nomenclatore Tariffario Provinciale e si riferiscono, in particolare per gli accertamenti di primo livello, ai test immunochimici per la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope e, per gli accertamenti di conferma, ai test effettuati mediante metodica cromatografia accoppiata a spettrometria di massa (GC/MS o LC/MS). La tariffa per gli accertamenti da parte della struttura sanitaria competente SERD, con esclusione degli esami di laboratorio, è fissata in 120,00 Euro e comprende le seguenti prestazioni: anamnesi, colloquio clinico, visita/e medica/che, prescrizione e valutazione esami di laboratorio nonché relazione conclusiva. - Deliberazione della Giunta provinciale del 26 luglio 2010, n. 1305. - Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Intesa Stato/Regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 30 ottobre 2007 (Provvedimento 99/CU del 30.10.2007) - Decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 Servizio aziendale di medicina del lavoro - Sezione ispettorato medico del lavoro. E-mail:
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, tel. 0471 907 155.
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