| DAL 17/09/2011 L’ALIQUOTA IVA ORDINARIA PASSA DAL 20% A 21% |
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Il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (noto come “manovra di ferragosto”), convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16 settembre 2011. Cessioni di beni a) La cessione di beni mobili si considera effettuata alla data della loro consegna. Pertanto, nei casi di beni consegnati fino al 16/09/2011, l'aliquota rimane il 20%. Per i beni consegnati dal 17/09/2011 si applica l'aliquota del 21%. Attenzione per le fatture differite che riepilogano le consegne avvenute nello stesso mese ma in giorni diversi. Esempio: nel mese di settembre sono state fatte consegne in diversi giorni. La fattura differita sarà emessa considerando che per i beni consegnati fino alla data del 16 settembre resta applicabile l'aliquota del 20%; mentre per i beni consegnati dal 17 settembre in poi si applica l'aliquota del 21%. ATTENZIONE: * la fattura anticipata rispetto alla consegna, se viene emessa prima del 17/09, è soggetta all'aliquota IVA del 20%; * in caso di incasso di un acconto su una futura consegna, incassato prima del 17/09, la relativa fattura da emettere nella data dell'incasso è soggetta all'aliquota del 20%; se la fattura per il saldo viene emessa dal 17/09 in poi, solo sull'importo del saldo è applicata la nuova aliquota del 21%. b) La cessione di beni immobili si considera effettuata alla data di stipula dell'atto. Anche in questo caso l'emissione anticipata della fattura o l'incasso di acconti realizza il momento di effettuazione. Pertanto le fatture emesse prima del 17/09/2011 saranno soggette all'aliquota vecchia del 20%. Le fatture di saldo emesse dal 17/09/2011 saranno soggette al 21%, per il solo importo del saldo.
Prestazioni di servizio Le prestazioni di servizio si considerano effettuate alla data in cui è pagato il corrispettivo. Non assume rilevanza la data di ultimazione della prestazione. Pertanto per le prestazioni di servizio assume sempre rilievo la data di emissione della fattura, o perché emessa a seguito del pagamento o perché emessa in anticipo rispetto al pagamento. Ne consegue che: - le fatture emesse fino al 16/09/2011 saranno soggette all'aliquota del 20%; - le fatture emesse dal 17/09/2011 saranno soggette all'aliquota del 21%. Se viene emessa una fattura che riepiloga diverse prestazioni rese nel mese di settembre, nell'ambito di un rapporto continuativo: anche in questo caso vale la data della fattura.
Fatture emesse verso Enti pubblici con esigibilità differita e iva di cassa NON si applica la variazione di aliquota IVA in riferimento alle operazioni per le quali le relative fatture sono state emesse ed annotate sul registro vendite entro il 16/09/2011. Questo vale anche se alla stessa data non è ancora stato incassato il relativo corrispettivo.
Corrispettivi Attenzione: per chi ha in esposizione il listino prezzi si consiglia di aggiungere lo 0,83% all’importo indicato.
Note di accredito Si fa riferimento all'aliquota applicata sulla operazione originaria a cui la variazione si riferisce, indipendentemente da quando viene emessa la nota di variazione. Esempio: * l'aliquota del 20%, se l'operazione interessata dalla variazione era stata assoggettata al 20%; * l'aliquota del 21%, se invece l'operazione interessata dalla variazione era stata assoggettata al 21%. |


















