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Dal 23 novembre scorso è in vigore il DPR 177/2011 che –alla luce dei ripetuti infortuni mortali occorsi di recente, anche nella nostra provincia- stabilisce i criteri per la qualificazione delle imprese (anche familiari o individuali!) abilitate ad operare in questi ambienti. Si tratta peraltro di un regolamento temporaneo, in attesa della definizione complessiva del sistema di qualificazione previsto dal D.Lgs. 81/08.
Cos è un ambiente confinato
Il regolamento si applica negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quali:
- Luoghi diversi da cantieri: Pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale ambienti e recipienti, condutture e caldaie e simili dove sia possibile il rilascio di gas deleteri. (D.Lgs. 81/08, art. 66)
- Cantieri: Pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere con presenza negli scavi di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, e in generale situazioni dove sia ossibile un’infiltrazione di sostanze pericolose. (D.Lgs. 81/08, art. 121)
- Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos in cui i lavoratori debbano entrare. (D.Lgs. 81/08, all. IV, punto 3)
In termini generali va considerato a rischio ogni ambiente non progettato per l’occupazione continua del lavoratore, sufficientemente grande da permettere al lavoratore di entrare al suo interno, anche solo con una parte del corpo, per svolgere un lavoro, ma dotato di una possibilità ristretta di entrata/uscita, che ne determina anche un rischio di accumulo di contaminanti tossici o infiammabili.
Se in molti casi è facile riconoscere l’ambiente confinato così definito, in altre situazioni i luoghi di lavoro potrebbero non apparire all’apparenza ambienti di lavoro pericolosi: camere con aperture in alto o scarsamente ventilate, vasche, canalizzazioni e depuratori, pozzetti, tunnel, condotti di ventilazione, spazi in cui è impossibile stare in piedi, piscine, macchine ed impianti di grandi dimensioni, autobotti, celle frigorifere, cabine di verniciatura, centrali termiche, sono tutti luoghi di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del DPR 177/2011.
I rischi legati agli ambienti confinati
Negli ambienti di lavoro così individuati si presentano almeno 5 tipi di rischi specifici:
- Atmosfera pericolosa: rischio asfissia o avvelenamento, incendio o esplosione
- Materiale sciolto: rischio inghiottimento in presenza di sostanze liquide, melmose o granulari
- Configurazione interna: rischio intrappolamento e asfissia (ad es. pareti convergenti)
- Altri pericoli generali: cavi elettrici, circuiti idraulici, pericoli meccanici (parti in movimento), pericoli legati alle lavorazioni da eseguire (ed. saldatura, taglio, verniciatura, ecc.), rumore, temperature estreme, caduta dall’alto
- Problemi soggettivi legati alla permanenza di personale in spazi angusti (claustrofobia, ecc.)
I nuovi requisiti per operare negli ambienti confinati
Il DPR 177/2011 impone nuovi requisiti e procedure che diventano indispensabili per tutte le imprese, anche lavoratori individuali e ditte familiari, che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Si tratta di un lungo elenco di requisiti, sotto sinteticamente riportato, nel quale però non mancano le contraddizioni. Alcuni dei requisiti richiesti sono infatti difficilmente applicabili nelle imprese familiari e/o tra i lavoratori autonomi:
- Integrale applicazione delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi, informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze. Attenzione, anche le imprese familiari e/o i lavoratori autonomi –finora esentati- dovranno rispettare questi obblighi.
- Presenza di personale con esperienza almeno triennale in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro. Sarebbe stato probabilmente più corretto prevedere che la quota del 30% venisse calcolata sui lavoratori adibiti alla specifica mansione a rischio, ed in ogni caso resta da chiarire l’applicabilità di questa norma tra i lavoratori autonomi e le imprese familiari.
- Il datore di lavoro (o il preposto) deve in ogni caso avere esperienza professionale triennale. Per i lavoratori autonomi, essendo l’obbligo del preposto (persona incaricata della sorveglianza dall’esterno) inapplicabile, si suppone –in attesa di chiarimenti- che la sorveglianza debba venire svolta da un rappresentante dell’impresa committente.
- Informazione e formazione specifiche, soggette ad aggiornamento e con verifica dell’apprendimento per tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro. I contenuti e le modalità della formazione saranno determinati con un Accordo Stato-Regioni entro i primi mesi del 2012.
- Possesso di DPI, strumentazione e attrezzature specifici e addestramento al loro corretto utilizzo.
- Addestramento di tutto il personale impiegato in questi ambienti, compreso il datore di lavoro, sull’applicazione delle procedure di sicurezza ed emergenza da applicare. Necessità di prevedere e programmare esercitazioni annuali.
- Obbligo di presentare il DURC (documento unico di regolarità contributiva) in caso di appalti di opere o servizi pubblici e nel caso di lavori privati in edilizia. Il DURC non è richiesto per appalti privati diversi da cantieri edili. Il DURC è richiesto nei casi previsti anche per i lavoratori autonomi.
- Integrale applicazione degli obblighi relativi alla parte economica e normativa della contrattazione di settore, compreso il versamento dell’eventuale contributo all’Ente Bilaterale di riferimento. Questo requisito non è applicabile al lavoratore autonomo e alle imprese familiari.
- Nel caso di contratti d’appalto o d’opera, il datore di lavoro committente dovrà applicare tutte le procedure previste dal DPR 177/2011, prima tra tutte la redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) in cui le procedure confluiscono:
a. Verificare i requisiti tecnico professionali e di qualificazione ad operare del lavoratore autonomo o dell’impresa appaltatrice.
b. Informare tutti lavoratori impiegati dall’impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo in relazione alle caratteristiche dei luoghi in cui devono operare e su tutti i rischi presenti negli ambienti. Questa informazione deve essere effettuata prima dell’inizio dei lavori e non può avere durata inferiore alle 8 ore. Non si tratta quindi di un solo scambio di documenti, ma viene previsto un confronto diretto.
c. Individuare un proprio rappresentante (preposto) con adeguate competenze, con compiti di vigilanza, indirizzo e coordinamento delle attività dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, per limitare i rischi di interferenza.
Procedure operative
Durante tutte le fasi di lavorazione in ambienti confinati, il datore di lavoro della ditta che esegue i lavori e il datore di lavoro della ditta committente devono cooperare per mettere in atto una procedura scritta che riduca o elimini i rischi e comprenda la fase di soccorso e di coordinamento con il Servizio Sanitario Nazionale e/o i Vigili del Fuoco. Sinteticamente, la procedura deve comprendere: 1) riduzione dei rischi prevedendo procedure che evitino il più possibile l’ingresso di personale nello spazio confinato; 2) verifica della possibilità di non dover entrare nell’ambiente a rischio apportando modifiche all’esecuzione lavoro; 3) procedura per la verifica di inquinanti e loro identificazione; 4) procedura per l’isolamento dell’ambiente confinato; 5) procedura di utilizzo dei DPI; 6) procedura di utilizzo di attrezzature e strumentazione; 7) procedura di ingresso; 8) piano e procedura di emergenza.
Per la formalizzazione della procedura si consiglia di fare riferimento alla “Guida Operativa ISPESL-Alcuni Princìpi Significativi”.
Figure coinvolte e funzioni
Le procedure sopra brevemente descritte si vanno a sommare agli obblighi dei datori di lavoro già previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08. Provando a fare ordine fra le diverse disposizioni normative, riassumiamo nella tabella seguente le figure coinvolte ed i loro specifici compiti e responsabilità.
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CHI
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COSA
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Datore di lavoro (DL) ditta committente
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- Coopera con il datore di lavoro della ditta esecutrice, anche familiare, o con il lavoratore autonomo, all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.
- Coordina con il datore di lavoro della ditta esecutrice, anche familiare, o con il lavoratore autonomo, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori, informandoli anche al fine di eliminare i rischi da interferenze.
- Redige il DUVRI, che va allegato al contratto.
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Datore di lavoro ditta esecutrice
(anche imprese familiari e lavoratori autonomi)
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- Coopera con il datore di lavoro della ditta committente all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.
- Coordina con il datore di lavoro committente gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi, informandolo anche al fine di eliminare i rischi da interferenze.
- Munisce tutti i lavoratori coinvolti (anche sé stesso) di tessera di riconoscimento.
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Rappresentante del DL committente
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- Possiede adeguate competenze (DPR 177/2011).
- Conosce i rischi presenti nei luoghi di lavoro.
- Vigila con funzione di indirizzo e coordinamento sulle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla ditta appaltatrice o dai lavoratori autonomi.
- Limita il rischio da interferenze.
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Preposto o rappresentante del DL esecutore
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- Verifica ed identifica la presenza di gas o vapori nocivi e la temperatura all’interno dell’ambiente.
- Dispone ventilazione, lavaggi ed altre misure idonee.
- Isola l’ambiente
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Lavoratore che presta la propria opera all’interno
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- Utilizza in modo appropriato, e secondo la formazione ricevuta, i DPI in dotazione, le attrezzature e gli strumenti.
- Si attiene alle procedure di lavoro e di gestione delle emergenze, sulla base dell’informazione ricevuta.
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