REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DEI TRASPORTATORI PDF Drucken E-Mail
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2012, il Decreto 10 Gennaio 2012 che istituisce il Registro Elettronico Nazionale (REN) al quale devono essere iscritte le imprese che sono state autorizzate ad esercitare la professione di trasportatore su strada.

 

Sul REN figurano:
la denominazione e forma giuridica dell’impresa;
l'indirizzo della sede;
il nome dei gestori dei trasporti designati;
il tipo di autorizzazione e il numero di veicoli;
il numero, la categoria e il tipo di infrazioni gravi;
il nome delle persone dichiarate inidonee a dirigere le attività di trasporto di un’impresa.

Il REN è composto di due sezioni (Decreto 25.11.2011, articolo 11) :
1. sezione “ IMPRESE E GESTORI “
2. sezione “ SANZIONI”

Richiamiamo l’attenzione sul fatto che:
In via di prima applicazione, il decreto 25 novembre 2011 ( art.12 ) ha stabilito che le imprese in attività siano iscritte d’ufficio nel Registro Elettronico tenuto presso il Dipartimento per i trasporti del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
Le imprese in attività sono pertanto autorizzate in via transitoria all’esercizio della professione, sia in ambito nazionale sia internazionale, fermo restando che entro Giugno 2012 sarà verificata in capo a ciascuna di esse la sussistenza dei requisiti previsti (capacità finanziaria, capacità professionale, onorabilità, stabilimento, parco veicolare minimo per le nuove imprese). La mancanza dei requisiti comporta la cancellazione dal REN e dall’Albo.

Le imprese che, anteriormente all’entrata in vigore del Regolamento 1071/2009, erano esentate dalla dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale e finanziaria, cioè:

1. Imprese autorizzate anteriormente al 1° Gennaio 1978
2. Imprese iscritte tra il 1° Gennaio 1978 ed il 31 Maggio 1987 operanti con veicoli superiori a 6 tonnellate ( c.d. imprese esenti parziali ai sensi del decreto Ministeriale n. 508/87) e che in base alla circolare n°1/2007 /APC del 7 Febbraio 2007 hanno potuto godere di una “sanatoria” condizionata
3. Imprese di cui all’art. 1, comma 2 e 3 del Decreto Ministeriale 198/91 che hanno presentato domanda di iscrizione all’albo entro il 17.8.2005 :
- che esercitano esclusivamente con veicoli il cui carico utile autorizzato non superi 3,5 Ton o il cui peso totale a carico autorizzato non superi 6 Ton,
- che esercitano esclusivamente con autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali, veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico e al trasporto di rifiuti solidi urbani, veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri
Anche queste imprese vengono provvisoriamente iscritte al Registro Elettronico Nazionale con riserva di verifica successiva del soddisfacimento dei requisiti (Decreto 25 novembre 2011, Art. 12, comma 3) .

 

 
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