Gentili Associati CNA Trentino Alto Adige,
l’art.1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dispone che i lavori edili, facenti parte di opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, possono essere oggetto dei benefici fiscali previsti dalla normativa solo se eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle Associazioni Datoriali e Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Sempre per previsione normativa, il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, dovrà essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.
Si tratta di benefici rilevanti, tra i quali rientrano, ad esempio:
- Superbonus
- Eco-Sismabonus
- Bonus ristrutturazione inclusi gli impianti fotovoltaici
- Sismabonus
- Bonus facciate
- Bonus mobili
- Bonus verde
- Tax credit adeguamento ambienti di lavoro
- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
- Detrazione per le spese sostenute per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche
Analizzando l’elenco dei lavori edili previsti, emerge che gli stessi sono espressamente richiamati all’interno delle sfere di applicazione dei CCNL dell’edilizia sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative, tra i quali rientra anche quello firmato dalla CNA.